910.110
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CH-TI
Art. 74 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 74 RAgr
1 L’autorizzazione è data a tempo indeterminato.
2 Il proprietario che, scaduta la durata minima iniziale dell’affitto secondo la legge federale sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr), intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, lo comunica in forma scritta al gestore e all’USA almeno sei mesi prima, rispettando il termine dell’uso cantonale (11 novembre) . [107]
3 L’USA, se sussistono le condizioni di cui al capoverso 2, dichiara decaduta l’autorizzazione. [108]
[107] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2024, 116.
[108] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.