Art. 71 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 71 RAgr
1 Chi intende gestire un terreno incolto, nell’impossibilità di giungere ad un accordo su base privata con il proprietario, inoltra la domanda motivata al Comune ove è situato il terreno precisando il tipo di gestione agricola che intende praticare.
2 In caso di terreno incolto e contaminato da un focolaio d’infezione ai sensi dell’articolo 69, il Servizio fitosanitario, con il supporto delle associazioni agricole o del Comune ove è situato il terreno, può procedere alla ricerca di un agricoltore disposto a riprendere la gestione del terreno incolto. [101]
3 Il Municipio o il Servizio fitosanitario notifica la domanda al proprietario del terreno assegnandogli un termine di quindici giorni per poter inoltrare una sua motivata eventuale opposizione. [102]
4 Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per presentare opposizione, il Municipio o il Servizio fitosanitario trasmette all’USA la domanda con il proprio preavviso. [103]
[101] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
[102] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2024, 116.
[103] Cpv. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.