Art. 70b RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 70b RAgr
[98] Per ottenere le indennità dal Servizio fitosanitario, il richiedente deve
a) aver segnalato tempestivamente la presenza dell’organismo nocivo particolarmente pericoloso e aver contribuito a evitare o contenerne la sua diffusione;
b) inviare una richiesta di concessione di contributi allegando il preventivo dei costi;
c) attendere che siano ordinate le misure;
d) procedere all’esecuzione delle misure di lotta ordinate, in accordo e sotto la supervisione del Servizio fitosanitario;
e) inviare il resoconto dei costi con i relativi documenti giustificativi indicando perché non potrebbe ragionevolmente farsi carico dei costi.
Costi trattamenti obbligatori [99]
[98] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU 2015, 528; BU 2024, 116.
[99] Nota marginale introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.