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Art. 70a RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 70a RAgr

[96] 1 Il Servizio fitosanitario può concedere indennità alle aziende agricole per i costi derivanti da misure da esso ordinate. [97]

2 Non sono concessi contributi se il loro importo risulta inferiore a 2'000 franchi oppure se le misure sono state ordinate a seguito dell’inosservanza delle disposizioni federali o cantonali concernenti la salute dei vegetali .

[96] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2015, 528; BU 2021, 177.

[97] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.

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