910.110
RAGRLwVODAgr
CH-TI
Art. 70a RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 70a RAgr
[96] 1 Il Servizio fitosanitario può concedere indennità alle aziende agricole per i costi derivanti da misure da esso ordinate. [97]
2 Non sono concessi contributi se il loro importo risulta inferiore a 2'000 franchi oppure se le misure sono state ordinate a seguito dell’inosservanza delle disposizioni federali o cantonali concernenti la salute dei vegetali .
[96] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2015, 528; BU 2021, 177.
[97] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.