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Art. 7 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 7 RAgr

[15] Sono considerati miglioramenti strutturali gli interventi atti a realizzare nel Cantone i seguenti provvedimenti

a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale compresi gli impianti fissi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, nonché per suini, pollame e volatili. In particolare

– stalle

– fienili

– rimesse

– depositi

– depositi per concimi aziendali ed eventuali relative coperture

– recinti fissi presso il centro aziendale

– impianti per la mungitura

– gru fienile

– impianti di essicazione foraggio

– impianti di disidratazione dei concimi aziendali

– impianto elettrico e sanitario

– impianto di smaltimento del siero

– corte per l’uscita regolare all’aperto di bovini limitatamente alle esigenze fissate dall’ordinanza sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD);

b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento dell’abitazione per il capoazienda, al massimo un’abitazione per azienda, nelle regioni di montagna nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone;

c) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici in particolare movimenti di materiale, modellamenti dei terreni, opere di accesso ai fondi e di prosciugamento, seminagioni;

d) la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione, ove necessario, dei seguenti edifici e impianti alpestri

– abitazione dell’alpigiano e del personale

– cantina per i prodotti caseari

– stalla o ricovero per il bestiame

– impianto per la gestione dei concimi aziendali incluso il miscelatore

– locale e impianto per la lavorazione dei prodotti caseari

– piazzali di attesa prima e dopo la mungitura

– l’impianto per mungitura fisso o mobile adeguato alle necessità dell’alpe

– porcile

– deposito dei concimi aziendali ed eventuali relative coperture

– deposito materiale

– impianto di smaltimento di siero

– lattodotto

– recinti fissi nei pressi del centro dell’azienda alpestre;

e) l’acquisto da terzi, che non siano parenti in linea diretta o suoceri del beneficiario, da parte di un proprietario o affittuario di un’azienda, in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di edifici alpestri, di abitazioni per il capoazienda, di stabili per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita diretta della produzione agricola secondo le disposizioni pianificatorie. Possono essere finanziati eventuali risanamenti. L’oggetto di acquisto e la maggioranza della superficie agricola utile dell’azienda devono essere alla distanza di percorso dal centro aziendale stabilita nelle disposizioni sul calcolo del volume di lavoro di cui dell’OMSt ; [16]

f) il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi, in particolare l’allontanamento della vegetazione indesiderata e del pietrame così come la seminagione; [17]

g) la costruzione, il risanamento e l’adeguamento di strade, sentieri, teleferiche e altri impianti di collegamento con interesse agricolo;

h) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita della produzione agricola, incluse l’impiantistica e le installazioni fisse;

i) l’approvvigionamento idrico limitatamente all’interessenza agricola

– acquedotti e abbeveratoi su alpi e maggenghi

– allacciamenti alla rete dell’acqua potabile delle aziende gestite tutto l’anno (escluse le abitazioni), delle aziende d’estivazione e quelle site sui maggenghi;

j) l’approvvigionamento di energia limitatamente all’interessenza agricola (escluse le abitazioni) alle aziende gestite tutto l’anno, d’estivazione e site sui maggenghi per mezzo

– della costruzione di impianti fissi di produzione di energia rinnovabile e sugli alpeggi di generatori

– degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia;

k) impianti fissi di irrigazione;

l) la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo;

m) il ripristino e la protezione di opere del genio rurale, di terreni coltivi (prati e campi), di pascoli e vigneti danneggiati da eventi naturali. Vanno tenute in considerazione le prestazioni assicurative e quelle del Fondo Svizzero d’aiuto per danni non assicurabili causati dalle forze della natura. I contributi sono ridotti proporzionalmente;

n) il ripristino periodico inteso come intervento da eseguire a intervalli regolari di 8-12 anni, volto a preservare il valore e la sostanza di strade e sentieri a servizio di zone con interessenza agricola; i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti a brevi intervalli (una o più volte all’anno) non danno diritto ai contributi;

o) l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale, ritenuta una distanza stradale di 15 km al massimo;

p) nel caso di mancanza di collegamenti appropriati, le misure atte a favorire il trasporto (dal fondo valle all’alpe e viceversa come pure tra le corti dell’alpe) unicamente dei prodotti alpestri, del materiale necessario alla gestione dell’alpe e dei maiali sugli alpeggi con lattifere (ritenute al massimo 3 giornate per stagione), come pure il trasporto del fieno dai maggenghi (ritenute al massimo 2 giornate per stagione); [18]

q) il ripristino di opere rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico, in particolare muri a secco di terrazzi utilizzati a scopo agricolo e sistemazione dei corsi d’acqua al fine di un’ottimale utilizzazione dei fondi agricoli;

r) la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di serre con fondamenta fisse per l’orticoltura;

s) la costruzione, la trasformazione o l’ampliamento moderato di edifici agricoli per intraprendere un’attività accessoria agrituristica in stretto legame con l’attività svolta nell’azienda agricola, ritenuto al massimo una superficie utile di 100 mq. Le prestazioni offerte dall’azienda comprendono la ristorazione e il pernottamento nell’azienda. I prodotti venduti devono provenire prevalentemente dall’azienda rispettivamente dal territorio cantonale;

t) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;

u) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;

v) gli studi di fattibilità; [19]

w) l’acquisto di macchinari nuovi per la foraggicoltura a due assi semoventi e le relative attrezzature accessorie del valore minimo di 50'000 franchi;

x) interventi edilizi, installazioni, macchine e veicoli tesi a conseguire obiettivi ecologici e ambientali previsti nell’OMSt, segnatamente al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca e di evitare delle immissioni puntuali di prodotti fitosanitari e proteggere il clima; [20]

y) progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la loro realizzazione. [21]

[15] Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[16] Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2021, 323.

[17] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[18] Lett. modificata dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.

[19] Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.

[20] Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2021, 323.

[21] Lett. introdotta dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.

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