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Art. 6a RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 6a RAgr

[14] 1 La copertura dei costi e la sostenibilità finanziaria dei provvedimenti per i quali è richiesto il contributo devono essere dimostrate da un piano finanziario da allestire prima della decisione di concessione del contributo.

2 Per gli enti di diritto pubblico la copertura dei costi di cui al capoverso 1 può essere garantita anche solo entro il versamento del contributo.

[14] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2017, 454.

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