Art. 69 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 69 RAgr
[92] 1 Il proprietario e il gestore di particelle o di vegetali contaminati da focolai d’infezione da organismi nocivi o da piante infestanti, devono eseguire le misure ordinate entro i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario.
2 Gli interventi sulle piante di platano devono essere eseguiti secondo le modalità e nei periodi previsti dalla direttiva allestita dal Servizio fitosanitario.
3 Scaduti i termini di cui al capoverso 1, l’USA applica la procedura di estirpo mediante esecuzione forzata tramite esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato ai sensi dell’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm). [93]
[92] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.
[93] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.