Legislator Giurisprudenza & Legislazione
910.110 RAGRLwVODAgr CH-TI

Art. 68 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 68 RAgr

[91] Sono considerate adeguate in particolare le seguenti misure di lotta e di prevenzione

a) le misure d‘igiene e di disinfezione;

b) il taglio, la raccolta e l’eliminazione adeguata del materiale vegetale;

c) lo smaltimento corretto del suolo contaminato;

d) la rotazione;

e) il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti di organismi nocivi o dei loro vettori;

f) il posizionamento di trappole;

g) i trattamenti fitosanitari contro un organismo nocivo o il suo vettore;

h) l’estirpazione di piante o di colture agricole che costituiscono potenziali o manifesti focolai d’infestazione;

i) la messa in quarantena o la distruzione di colture e merci infestate o per le quali si può presumere che siano infestate;

j) il divieto di messa in commercio e movimentazione di vegetali;

k) altre misure di lotta previste dal Servizio fitosanitario cantonale in funzione del tipo di organismo e contesto.

[91] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.

← Art. 67 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr) Art. 69 RAgr →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →