Art. 68 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 68 RAgr
[91] Sono considerate adeguate in particolare le seguenti misure di lotta e di prevenzione
a) le misure d‘igiene e di disinfezione;
b) il taglio, la raccolta e l’eliminazione adeguata del materiale vegetale;
c) lo smaltimento corretto del suolo contaminato;
d) la rotazione;
e) il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti di organismi nocivi o dei loro vettori;
f) il posizionamento di trappole;
g) i trattamenti fitosanitari contro un organismo nocivo o il suo vettore;
h) l’estirpazione di piante o di colture agricole che costituiscono potenziali o manifesti focolai d’infestazione;
i) la messa in quarantena o la distruzione di colture e merci infestate o per le quali si può presumere che siano infestate;
j) il divieto di messa in commercio e movimentazione di vegetali;
k) altre misure di lotta previste dal Servizio fitosanitario cantonale in funzione del tipo di organismo e contesto.
[91] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.