Art. 6 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 6 RAgr
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2 Per gli aiuti finanziari per miglioramenti strutturali di cui all’articolo 6 LAgr si applica un volume di lavoro aziendale corrispondente ad almeno 0,5 unità standard di manodopera (in seguito USM) per le aree a rischio.
3 Gli oggetti già sussidiati in precedenza dal Cantone nell’ambito di miglioramenti strutturali possono beneficiare di ulteriori aiuti per l’acquisto o il risanamento di edifici di economia rurale a condizione che siano trascorsi almeno venti anni dal pagamento del saldo cantonale o che sia già stato rimborsato l’importo calcolato sulla base del rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva ai sensi dell’articolo 110.
4 Il termine di 20 anni di cui al capoverso 3 non si applica agli ampliamenti aziendali o alle ricostruzioni di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni previste dal presente regolamento sono adempiute.
5 Per i progetti di sviluppo regionale (in seguito PSR) si applicano le disposizioni dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt) .
[13] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU 2015, 528; BU 2021, 323; BU 2023, 372.