910.110
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CH-TI
Art. 42 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 42 RAgr
[79] I promotori sottopongono preliminarmente l’impostazione del progetto d’interconn essione all’UGDA che si esprime sulla sua fattibilità dopo avere sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio (UNP).
[79] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.