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Art. 41 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

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Art. 41 RAgr

[77] Le basi cantonali per valutare il livello qualitativo II della biodiversità, rispettivamente per l’interconnessione, approvate dall’UFAG, sono emanate quali direttive dall’UGDA.

[77] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.

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