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Art. 4 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 4 RAgr

[11] L’Azienda agraria cantonale è competente per decidere su temi che concernono la sua attività produttiva, divulgativa, sperimentale e di collaborazione con le associazioni del settore agroalimentare.

[11] Art. reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.

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