Art. 36 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 36 RAgr
[71] 1 Ai beneficiari dei contributi d’alpeggio previsti dall’OPD è concesso un contributo massimo di 30 franchi per carico normale di bestiame munto.
2 Per le aziende di estivazione con trasformazione del latte prive di accesso stradale e al beneficio dei corrispondenti contributi federali è concesso un contributo massimo di 30 franchi per carico normale di bestiame munto.
3 Per le aziende d’estivazione con bestiame munto e una durata d’alpeggio tra i 56 e i 91 giorni può essere versato un contributo proporzionale fino a concorrenza della differenza tra il sistema federale dei pagamenti diretti che fino al 2018 considerava anche il carico usuale in unità di bestiame grosso munte e quello attuale . [72]
[71] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
[72] Cpv. introdotto dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 317.