Art. 35 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 35 RAgr
[67] 1 I contributi cantonali di declività ammontano per ettaro e anno a
a) terreni con una declività tra il 18 e il 35% 100 franchi;
b) terreni con una declività tra il 35 e il 50% 250 franchi;
c) terreni con una declività superiore al 50% 250 franchi;
d) vigneti con una declività tra il 30 e il 50% 1'000 franchi; [68]
e) vigneti con una declività superiore al 50% 2'000 franchi; [69]
f) vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30% 2'000 franchi. [70]
2 Le condizioni per la concessione dei contributi di cui al capoverso 1 sono uguali a quelle previste per i contributi di declività e per i contributi di declività per vigneti dell’ordinanza federale sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD).
3 I contributi di declività per i vigneti sono ridotti in analogia alle norme sulla limitazione del contributo di transizione previste dall’OPD.
[67] Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.
[68] Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
[69] Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
[70] Lett. introdotta dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.