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Art. 35 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 35 RAgr

[67] 1 I contributi cantonali di declività ammontano per ettaro e anno a

a) terreni con una declività tra il 18 e il 35% 100 franchi;

b) terreni con una declività tra il 35 e il 50% 250 franchi;

c) terreni con una declività superiore al 50% 250 franchi;

d) vigneti con una declività tra il 30 e il 50% 1'000 franchi; [68]

e) vigneti con una declività superiore al 50% 2'000 franchi; [69]

f) vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30% 2'000 franchi. [70]

2 Le condizioni per la concessione dei contributi di cui al capoverso 1 sono uguali a quelle previste per i contributi di declività e per i contributi di declività per vigneti dell’ordinanza federale sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD).

3 I contributi di declività per i vigneti sono ridotti in analogia alle norme sulla limitazione del contributo di transizione previste dall’OPD.

[67] Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[68] Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.

[69] Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.

[70] Lett. introdotta dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.

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