Art. 32 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 32 RAgr
[62] 1 Il contributo unico iniziale è calcolato proporzionalmente al numero delle USM necessarie all’azienda agricola, ritenuto un minimo di 0,2 e un massimo di 2.
2 Il contributo è concesso per i settori della produzione di latte, di carne, della campicoltura, delle colture speciali; per la produzione estensiva di carne e l’allevamento estensivo di animali da reddito è concesso il 50% del contributo.
3 Il contributo è versato dietro presentazione del rapporto relativo al controllo e alla certificazione quale azienda biologica.
4 Le USM corrispondono a quelle determinate per la concessione dei pagamenti diretti dell’anno di contribuzione.
5 Dopo la riconversione il fabbisogno in USM dell’azienda utilizzato per il calcolo dell’aiuto finanziario non può diminuire più del 30% in media su tre anni, durante i 10 anni dopo l’ottenimento del contributo pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.
[62] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.