910.110
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CH-TI
Art. 31 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 31 RAgr
[61] Il contributo è concesso alle aziende agricole di gestori domiciliati nel Cantone che
a) già hanno diritto ai pagamenti diretti federali;
b) sono in possesso del certificato di cui all’articolo 30 capoverso 2;
c) hanno convertito l’intera azienda alla produzione biologica. Per le aziende ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm) che non convertono alla produzione biologica il settore viticolo, il contributo è ridotto proporzionalmente in funzione delle USM richieste dal settore viticolo.
[61] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.