Art. 27 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 27 RAgr
[58] 1 Il credito di formazione per la riqualifica professionale di cui all’articolo 19 LAgr ammonta a
a) 20'000 franchi all’anno per due anni per persone che seguono un apprendistato nel settore agricolo;
b) 20'000 franchi complessivi (o per il primo anno) per persone che seguono una formazione sulla base della procedura di qualificazione ai sensi dell’articolo 33 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) ottenendo l’attestato federale di capacità giusta l’articolo 38 LFPr.
2 Il credito di formazione per la riqualifica professionale va richiesto prima dell’inizio della formazione tramite domanda scritta all’USA, alla quale vanno allegati il progetto di avvicendamento aziendale, il piano finanziario e un accordo di principio tra le parti sulla ripresa dell’azienda ubicata nel Cantone Ticino. Nel caso di richiesta dopo l’inizio della formazione, l’aiuto è ridotto di 1/12 per ogni mese intero trascorso, ritenuto un massimo di 6 mesi.
2bis Nel caso di mancata conclusione della formazione l’USA revoca il credito concesso, rispettivamente ne ordina la restituzione.
3 Se le trattative per la ripresa dell’azienda non fossero concluse in tempo utile i documenti richiesti al capoverso 2 possono essere presentati dopo l’inizio della formazione; in ogni caso il rilevamento dell’azienda deve avvenire entro 5 anni dalla conclusione della formazione.
4 Per le aziende rilevate all’interno della famiglia ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LAgr, il credito può essere convertito in sussidio se il trapasso avviene entro cinque anni dalla conclusione della formazione.
[58] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU 2013, 435; BU 2015, 528; BU 2017, 454; BU 2024, 116.