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Art. 24 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

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Art. 24 RAgr

[54] 1 Per le denominazioni di origine o di provenienza o marchi di garanzia di interesse generale per il settore agroalimentare può essere concesso un contributo fino a un massimo del 50% delle spese indispensabili per l’istituzione o la riqualifica o l’adesione a tali iniziative dedotti altri aiuti pubblici ritenuto un massimo di 50’000 franchi.

2 Per la gestione delle denominazioni di origine o di provenienza o dei marchi di proprietà del Cantone può essere versato un importo massimo di 50'000 franchi.

[54] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU 2015, 528; BU 2024, 116.

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