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Art. 23a RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

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Art. 23a RAgr

[53] Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria, le cui misure promozionali beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare alla Sezione entro il 31 marzo un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia delle misure dell’anno precedente.

[53] Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

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