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Art. 23 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 23 RAgr

[50] 1 Se la domanda di estensione viene accolta, la Sezione definisce tramite direttive

a) i contributi che i non membri interessati dalle misure di solidarietà sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;

b) l’utilizzo dei contributi;

c) la trasmissione dei dati;

d) l’incasso dei contributi;

e) la durata dell’obbligo contributivo dei non membri;

f) i rimedi di diritto. [51]

2 Se un’organizzazione di categoria o un’organizzazione di produttori riduce l’importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell’obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente.

3 L’organizzazione informa la Sezione sulle modifiche dei contributi e le direttive vengono modificate di conseguenza . [52]

[50] Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

[51] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU 2021, 177; BU 2025, 2.

[52] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedenti modifiche: BU 2021, 177; BU 2024, 116; BU 2025, 2.

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