Art. 22 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 22 RAgr
1 Le organizzazioni dei produttori e di categoria devono inoltrare la loro domanda di estensione alla Sezione. [47]
2 Le domande devono contenere
a) una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi;
b) un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico;
c) il verbale dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;
d) i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare;
e) la descrizione dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura; [48]
f) un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.
3 La Sezione pubblica nel Foglio ufficiale le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni di categoria.
4 Chiunque può inoltrare il proprio parere alla Sezione dell’agricoltura nei 15 giorni successivi alla pubblicazione. [49]
[47] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
[48] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
[49] Cpv. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.