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Art. 22 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 22 RAgr

1 Le organizzazioni dei produttori e di categoria devono inoltrare la loro domanda di estensione alla Sezione. [47]

2 Le domande devono contenere

a) una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi;

b) un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico;

c) il verbale dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;

d) i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare;

e) la descrizione dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura; [48]

f) un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.

3 La Sezione pubblica nel Foglio ufficiale le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni di categoria.

4 Chiunque può inoltrare il proprio parere alla Sezione dell’agricoltura nei 15 giorni successivi alla pubblicazione. [49]

[47] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.

[48] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

[49] Cpv. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

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