910.110
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CH-TI
Art. 21 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
RAgr
Art. 21 RAgr
[46] 1 Solo le organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute possono domandare l’estensione dell’obbligo del pagamento dei contributi (in seguito estensione) giusta l’articolo 14 LAgr.
2 Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione dei produttori o dell’organizzazione di categoria accettare le misure promozionali e chiedere la sua estensione.
3 Possono essere estese le misure di solidarietà per promuovere le attività di cui all’articolo 10 capoverso 3 LAgr.
[46] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2014, 391.