Art. 2 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 2 RAgr
[5] I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA)
a) coordinare il rilevamento dei dati strutturali nel settore agricolo;
b) tenere aggiornato il catasto viticolo e il controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia;
c) concedere i pagamenti diretti e altri contributi di diritto federale e occuparsi dei rispettivi versamenti;
d) concedere i contributi di declività, d’estivazione, per la biodiversità e la qualità del paesaggio, per l’agricoltura biologica e per la promozione della zootecnia indigena (art. 20 – 23 LAgr);
e) concedere il contributo cantonale alle condotte veterinarie (art. 25a LAgr);
f) concedere il contributo alle casse di assicurazione del bestiame (art. 27 LAgr).
[5] Art. reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2010, 169; BU 2015, 421.