Art. 19b RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 19b RAgr
[44] La Conferenza agro-alimentare ha i seguenti compiti
a) individuare sinergie, obiettivi, strategie comuni e collaborazioni per la promozione dell’agricoltura ticinese e dei suoi prodotti tra le organizzazioni agricole e i settori economici che hanno attività collegate all’agricoltura;
b) coordinare preventivamente le richieste di concessione di contributi già prima della presentazione dei preventivi da parte delle singole organizzazioni di categoria o di produttori riconosciute adottando una visione strategica anche per gli anni seguenti;
c) tenere conto delle priorità ed esigenze dei diversi settori agricoli mantenendo l’equilibrio tra il sostegno di quelli maggiormente in difficoltà e la necessità di dedicare al meglio i fondi pubblici nei settori che permettono un maggior ritorno di investimento;
d) coordinarsi e collaborare con le organizzazioni interdisciplinari sostenute dal Cantone ai sensi dell’articolo 14a LAgr;
e) preavvisare alla Sezione le richieste di concessione di contributi a favore delle misure di promozione delle organizzazioni di produttori e categoria e dalla Conferenza stessa;
f) preavvisare i contributi a sostegno di singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi degli articoli 9 e 33 capoverso 3 LAgr.
[44] Art. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.