Art. 17 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 17 RAgr
1 Le organizzazioni dei produttori e di categoria possono essere riconosciute in base ai criteri di cui all’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP). [38]
2 Per tipo di prodotto o gruppo di prodotti può essere riconosciuta soltanto un’unica organizzazione dei produttori o di categoria che può tuttavia cedere parte dei contributi da lei ricevuti a favore delle altre organizzazioni di produttori e di categoria a essa connesse. [39]
3 Il riconoscimento è verificato almeno una volta ogni 8 anni. [40]
[38] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
[39] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.
[40] Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.