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Art. 17 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 17 RAgr

1 Le organizzazioni dei produttori e di categoria possono essere riconosciute in base ai criteri di cui all’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP). [38]

2 Per tipo di prodotto o gruppo di prodotti può essere riconosciuta soltanto un’unica organizzazione dei produttori o di categoria che può tuttavia cedere parte dei contributi da lei ricevuti a favore delle altre organizzazioni di produttori e di categoria a essa connesse. [39]

3 Il riconoscimento è verificato almeno una volta ogni 8 anni. [40]

[38] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.

[39] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.

[40] Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

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