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Art. 14 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 14 RAgr

[34] 1 Nell’applicazione del presente regolamento vanno promossi lo sviluppo sostenibile e le buone pratiche di responsabilità sociale e ambientale delle aziende agricole. [35]

2 Nella commisurazione dei sussidi di cui al presente regolamento può essere preso in considerazione il perseguimento, da parte del beneficiario, delle buone pratiche di responsabilità sociale delle imprese negli ambiti economico, sociale e ambientale.

3 La Sezione emana delle specifiche direttive di applicazione relative agli indicatori di buone pratiche di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale delle imprese.

[34] Art. reintrodotto dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedente modifica: BU 2015, 528.

[35] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.

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