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Art. 13 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

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Art. 13 RAgr

1 Le terre bonificate con l’aiuto del Cantone devono essere coltivate in modo adeguato e le strutture mantenute convenientemente. Per gli edifici rurali, l’obbligo di mantenere un’opera implica quello di assicurare un edificio contro gli incendi, e per quanto possibile, contro i danni cagionati da fenomeni naturali, in ragione del suo valore di costruzione.

2 In caso di negligenza nella coltivazione o nella manutenzione, l’USA diffida il proprietario e il gestore del fondo a coltivare in modo adeguato le terre o a mantenere convenientemente le strutture assegnandogli un termine per il riassetto. [32]

[32] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.

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