Art. 121 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 121 RAgr
[170] 1 Le prestazioni del Servizio dei controlli dell’agricoltura (SCA) sono retribuite come segue
lett.
prestazione
franchi
a)
Tassa di base annuale
140.–/anno
b)
Controllo in azienda
40.–/ora
c)
Controllo marchi di privati
50.–/per controllo (1 ora)
2 Le prestazioni di controllo sono fatturate dalla Sezione.
3 Se, anche a seguito di richiamo, le prestazioni non vengono pagate, l’UGDA procede alla compensazione dell’importo dovuto dai gestori per le prestazioni di controllo con il credito generato dalle decisioni di concessione dei pagamenti diretti. [171]
[170] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116; precedenti modifiche: BU 2010, 169; BU 2015, 421; BU 2016, 234; BU 2017, 454.
[171] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.