910.110
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CH-TI
Art. 12 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
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Art. 12 RAgr
[31] 1 Sono concessi contributi a favore della ricostruzione di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni previste dal presente regolamento sono adempiute.
2 Per il calcolo del contributo è determinante solamente la parte della spesa non coperta dalle prestazioni assicurative o da altri contributi analoghi. Restano riservate le eccezioni a detta norma ove la ricostruzione contribuisca a migliorare notevolmente le strutture.
3 Se l’interessato non si fosse avvalso della possibilità di assicurarsi o se ne fosse avvalso in modo insufficiente, l’ammontare sussidiabile viene ridotto di conseguenza.
[31] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.