Art. 113 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 113 RAgr
1 I Municipi, le Cancellerie comunali, le Amministrazioni patriziali, gli enti, le associazioni di categoria e gli Uffici dell’Amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con la Sezione.
2 La Sezione può delegare le rilevazioni dei dati delle aziende agricole giusta il Titolo XVI ai Comuni o a altri Enti, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
3 La Sezione trasmette all’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT), alle Condotte veterinarie, all’UCT e alle loro associazioni membre nonché ai servizi di cui all’articolo 7 dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole del 31 ottobre 2018 (OCoC) i dati indispensabili allo svolgimento dei propri compiti legali. [158]
Obbligo di informare e verifiche
[158] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2015, 421.