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Art. 110 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

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Art. 110 RAgr

[154] 1 Per determinare l’importo della restituzione dei contributi a seguito di una loro riduzione o revoca, fa stato il rapporto tra la durata effettiva di utilizzo dell’oggetto del contributo e quella cosiddetta conforme.

2 La durata di utilizzazione conforme è definita nell’OMSt.

[154] Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296; precedente modifica: BU 2015, 528.

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