Art. 108 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 108 RAgr
[150] 1 La Sezione o l’ufficio competente di cui agli articoli 2–4 possono pronunciare le misure amministrative secondo le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’agricoltura e della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. [151]
2 L’UGDA revoca il riconoscimento delle forme di azienda qualora le condizioni definite dall’OTerm non siano più date e stabilisce la data in cui la revoca prende effetto, di regola dal momento in cui le condizioni per il riconoscimento non sono più adempiute. [152]
3 Le spese causate da provvedimenti presi a seguito di indicazioni false, inesatte o mancanti sono a carico dell’ente o della persona responsabile.
[150] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
[151] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.
[152] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 116.