Art. 102 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)
Art. 102 RAgr
[144] 1 Sono considerati di interesse generale per il settore agricolo gli enti e le associazioni intercantonali o nazionali seguenti
a) Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA);
b) Associazione svizzera per il miglioramento aziendale nell’agricoltura di montagna (SVVB);
c) Associazione svizzera industria+agricoltura (SVIL);
d) Associazione svizzera per la costruzione agricola (ALB-CH);
e) Agriviva;
f) Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali (CSO);
g) Organismo intercantonale di certificazione Sagl (OIC - Sagl);
h) Società svizzera di economia alpestre (SAV);
i) Conferenza svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC) e Conferenza dei capi delle sezioni dell’agricoltura romande e del Ticino (CCSAR);
j) Associazione svizzera per lo sviluppo rurale (Suissemelio);
k) Alpinavera;
l) Beratungsforum Schweiz (BFS);
m) Agricola-Pool PLUS .
2 Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 è data adesione e sono assegnati i contributi finanziari richiesti ai rispettivi membri.
[144] Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.