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Art. 102 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 102 RAgr

[144] 1 Sono considerati di interesse generale per il settore agricolo gli enti e le associazioni intercantonali o nazionali seguenti

a) Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA);

b) Associazione svizzera per il miglioramento aziendale nell’agricoltura di montagna (SVVB);

c) Associazione svizzera industria+agricoltura (SVIL);

d) Associazione svizzera per la costruzione agricola (ALB-CH);

e) Agriviva;

f) Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali (CSO);

g) Organismo intercantonale di certificazione Sagl (OIC - Sagl);

h) Società svizzera di economia alpestre (SAV);

i) Conferenza svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC) e Conferenza dei capi delle sezioni dell’agricoltura romande e del Ticino (CCSAR);

j) Associazione svizzera per lo sviluppo rurale (Suissemelio);

k) Alpinavera;

l) Beratungsforum Schweiz (BFS);

m) Agricola-Pool PLUS .

2 Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 è data adesione e sono assegnati i contributi finanziari richiesti ai rispettivi membri.

[144] Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

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