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Art. 101 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 101 RAgr

1 Su richiesta dell’UCT, la Sezione trattiene dall’ammontare dei pagamenti diretti le quote volontarie di cui all’articolo 31 LAgr. La Sezione mette a disposizione dell’UCT annualmente entro il 30 giugno l’elenco delle aziende richiedenti i pagamenti diretti. L’UCT fornisce annualmente entro il 30 settembre l’elenco delle aziende disposte a versare la quota volontaria. [143]

2 Contestazioni sulla trattenuta di cui al capoverso 1 sono intimate direttamente all’UCT, la quale riversa all’avente diritto la trattenuta.

[143] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.12.2025 - BU 2025, 296.

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