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Art. 100 RAgr Regolamento sull’agricoltura (RAgr)

RAgr
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Art. 100 RAgr

[142] 1 Per il calcolo del contributo annuo alle Casse fanno stato i contributi annui versati alla singola Cassa dai loro detentori di bestiame nell’anno precedente.

2 Nel caso di costituzione di una nuova Cassa il calcolo del contributo annuo avviene sulla base dei contributi annui versati dai detentori di bestiame della nuova Cassa nell’anno della sua costituzione.

[142] Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

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