Art. 9 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 9 LAgr
[15] 1 Con le misure si promuove l’immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti. [16]
2 La promozione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria. [17]
3 L’organizzazione di categoria è composta dalle organizzazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti.
4 Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.
5 Il Consiglio di Stato può predisporre un servizio di controllo in modo da garantire un’applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e può delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati; esso può prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo.
Sostegno alle misure di promozione del settore agricolo [18]
[15] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
[16] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
[17] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
[18] Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.