Legislator Giurisprudenza & Legislazione
910.100 LAGRLwG CH-TI

Art. 9 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
Apri la fonte ufficiale Atto completo (59 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 9 LAgr

[15] 1 Con le misure si promuove l’immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti. [16]

2 La promozione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria. [17]

3 L’organizzazione di categoria è composta dalle organizzazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti.

4 Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.

5 Il Consiglio di Stato può predisporre un servizio di controllo in modo da garantire un’applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e può delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati; esso può prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo.

Sostegno alle misure di promozione del settore agricolo [18]

[15] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[16] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.

[17] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.

[18] Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.

← Art. 8e LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr) Art. 10 LAgr →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →