Art. 8b LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 8b LAgr
[10] 1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui all’articolo 6 lettera h sono concessi se, al momento della pubblicazione della domanda di cui al capoverso 2, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente.
2 Prima della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato pubblica per un periodo di 30 giorni le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale rinviando al presente articolo.
3 Nel termine di pubblicazione di cui al capoverso 2 le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico possono fare opposizione agli aiuti presso il servizio competente.
4 Il servizio competente decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per le opposizioni.
5 Le decisioni di aiuto sono notificate all’istante e agli opponenti.
[10] Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.