910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 8a LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 8a LAgr
[9] La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall’ultimo versamento dell’aiuto.
[9] Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.