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Art. 8a LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 8a LAgr

[9] La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall’ultimo versamento dell’aiuto.

[9] Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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