Art. 8 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 8 LAgr
[8] 1 Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di
a) contributo;
b) assunzione totale o parziale del tasso di interesse per i crediti di costruzione e per i mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino a scopi agricoli;
c) assunzione totale del tasso di interesse, fino ad un massimo del 3% e per un credito massimo di fr. 200’000.– per azienda, non cumulabile con la lettera b, per una durata massima di 12 anni, per i crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente al provvedimento di cui all’articolo 6 lettera u.
2 Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a non può superare il 50% del preventivo sussidiabile riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce
a) i criteri per determinare le aliquote del contributo e il contributo forfetario;
b) la quota parte del tasso d’interesse assunto.
4 Per gli investimenti giusta l’articolo 6 lettera m può essere concesso solo l’aiuto previsto all’articolo 8 capoverso 1 lettera b.
5 Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti unicamente provvedimenti non ancora iniziati.
6 L’inizio anticipato dei lavori deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall’ente sussidiante. In assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione degli aiuti agli investimenti. L’autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione degli aiuti.
[8] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.