Art. 7 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 7 LAgr
[5] 1 Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo l’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 2 novembre 2022 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite. [6]
2 In deroga alle disposizioni di cui al capoverso 1, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti
a) le corporazioni di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse agricolo generale o siano attuati nell’ambito di un’azienda potenzialmente vitale affittata o da affittare;
b) gruppi di persone costituitesi in società semplice oppure in società anonima, in società a garanzia limitata o in società in accomandita per azioni con sede in Svizzera che eseguono opere aventi anche interessi agricoli; per questi casi gli aiuti sono commisurati all’interesse agricolo dell’opera;
c) aziende agricole situate in aree a rischio con un fabbisogno in unità standard di manodopera (USM) inferiore a quanto previsto dall’OMSt, fino ad un minimo di 0,5 USM.
3 Per le aziende accessorie agrituristiche l’operatore deve essere gestore di un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 34 della presente legge.
4 Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le condizioni e i requisiti previsti dall’OMSt. [7]
[5] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007, 271; BU 2009, 177; BU 2014, 10.
[6] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
[7] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.