Art. 6 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 6 LAgr
[3] Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell’agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per i seguenti provvedimenti a condizione che gli interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture analoghe
a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici e impianti di economia rurale;
b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il capo azienda nelle regioni di montagna, nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone;
c) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
d) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, compresi gli impianti;
e) l’acquisto in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di abitazioni per il capoazienda commisurate al fabbisogno dell’azienda o di edifici alpestri;
f) il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi;
g) la costruzione, il miglioramento e l’adeguamento di impianti di collegamento per le aziende alpestri e aziende agricole abitate tutto l’anno, quali strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;
h) la costruzione, la trasformazione o l’acquisto di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita della produzione agricola;
i) limitatamente all’interessenza agricola, l’approvvigionamento idrico e di energia, la costruzione o la trasformazione di impianti per la produzione o la trasformazione di energie rinnovabili e di impianti irrigui e di bilancio idrico del suolo;
l) il ripristino di opere del genio rurale o di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali, nonché il ripristino periodico di opere e impianti del genio rurale;
m) l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale;
n) le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti e del materiale necessario al carico e allo scarico delle aziende alpestri, come pure il trasporto del fieno dai maggenghi privi di collegamenti appropriati;
o) il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico;
p) la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di serre per l’orticoltura;
q) la trasformazione o l’ampliamento moderato di edifici agricoli e la costruzione di nuovi edifici anche in zona edificabile per intraprendere un’attività accessoria agrituristica, a condizione che vi si vendano in prevalenza beni prodotti dall’azienda o nel cantone, in funzione della disponibilità;
r) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;
s) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;
t) studi di fattibilità e progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la loro realizzazione;
u) l’acquisto di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle superfici in zona di montagna;
v) in tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni a scopo agricolo tesi a conseguire obiettivi ecologici. [4]
[3] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007, 271; BU 2014, 10.
[4] Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 10.1.2020 - BU 2020, 1.