910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 5 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 5 LAgr
1 Il Cantone assicura e sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale dimensionato in base alle esigenze dell’agricoltura favorendo la formazione continua.
2 Il servizio di consulenza può essere gestito in collaborazione con le organizzazioni agricole o con altri interessati, favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici.
3 Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.