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Art. 5 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 5 LAgr

1 Il Cantone assicura e sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale dimensionato in base alle esigenze dell’agricoltura favorendo la formazione continua.

2 Il servizio di consulenza può essere gestito in collaborazione con le organizzazioni agricole o con altri interessati, favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici.

3 Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.

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