Legislator Giurisprudenza & Legislazione
910.100 LAGRLwG CH-TI

Art. 41 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
Apri la fonte ufficiale Atto completo (59 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 41 LAgr

[67] 1 Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale

a) quando per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte;

b) quando, per il loro ottenimento o successivamente, non siano adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive;

c) quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria;

d) quando per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.

2 L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali nonché per l’aiuto iniziale sotto forma di contributo unico e dopo dieci anni per gli impianti. [68]

3 L’importo da restituire è calcolato in base ai metodi di computo federali.

[67] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2009, 37.

[68] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.

← Art. 40 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr) Art. 42 LAgr →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →