Art. 41 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 41 LAgr
[67] 1 Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale
a) quando per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte;
b) quando, per il loro ottenimento o successivamente, non siano adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive;
c) quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria;
d) quando per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.
2 L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali nonché per l’aiuto iniziale sotto forma di contributo unico e dopo dieci anni per gli impianti. [68]
3 L’importo da restituire è calcolato in base ai metodi di computo federali.
[67] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2009, 37.
[68] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.