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Art. 40 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 40 LAgr

[66] 1 Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per prestazioni, accertamenti, decisioni e altri atti amministrativi presi in applicazione dei disposti di legge in materia agricola, secondo il principio di copertura delle spese.

2 L’importo massimo delle tasse è di fr. 1’000.–.

[66] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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