910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 39 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 39 LAgr
1 I beneficiari di contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell’uso razionale delle opere e attrezzature realizzate con l’aiuto dello Stato.
2 I beneficiari di contributi sono tenuti al rispetto delle norme particolari relative all’ottenimento dei contributi federali o cantonali specifici.