910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 38 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 38 LAgr
[65] 1 Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali.
2 Il rilevamento e lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche può essere reso obbligatorio.
[65] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.