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Art. 37 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 37 LAgr

[61] 1 Lo Stato garantisce le prestazioni finanziarie, quando la Confederazione subordina alla partecipazione del Cantone la concessione di contributi e crediti federali.

2 Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare del sussidio cantonale fino a concorrenza dell’importo massimo sussidiabile secondo la legislazione federale in materia.

3 … [62]

4 … [63]

5 … [64]

[61] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 173.

[62] Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.

[63] Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.

[64] Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.

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