910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 35 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 35 LAgr
[59] 1 L’applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni dei produttori o di categoria, nonché a enti di controllo, compiti di esecuzione, di controllo e di sorveglianza. Le disposizioni di tali organizzazioni ed enti, relative ai compiti loro delegati, entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
3 I Comuni collaborano all’applicazione della presente legge.
[59] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.