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Art. 35 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 35 LAgr

[59] 1 L’applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni dei produttori o di categoria, nonché a enti di controllo, compiti di esecuzione, di controllo e di sorveglianza. Le disposizioni di tali organizzazioni ed enti, relative ai compiti loro delegati, entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

3 I Comuni collaborano all’applicazione della presente legge.

[59] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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