Art. 34 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 34 LAgr
[56] 1 Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all’articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche
a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall’articolo 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
b) in zona edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
2 L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.
[56] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.