Legislator Giurisprudenza & Legislazione
910.100 LAGRLwG CH-TI

Art. 34 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
Apri la fonte ufficiale Atto completo (59 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 34 LAgr

[56] 1 Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all’articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche

a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall’articolo 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);

b) in zona edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.

2 L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

[56] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

← Art. 33 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr) Art. 34a LAgr →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →