Art. 33 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 33 LAgr
[53] 1 La conferenza agro-alimentare istituita dal Cantone ha lo scopo di favorire la collaborazione tra l’agricoltura e i settori economici interessati.
2 Il Consiglio di Stato definisce i compiti della Conferenza agro-alimentare e ne nomina i membri per un periodo di 4 anni, tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni dei differenti settori.
3 La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell’importo destinato alla promozione del settore agricolo per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 9. [54]
4 Per quanto attiene all’importo dei contributi per i singoli progetti promozionali e ai criteri per la loro ripartizione sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 12.
[53] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
[54] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.